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08/05/2018
Deduzione acquisto immobili da locare, come richiedere il bonus fiscale nel 730

Nella dichiarazione dei redditi sarà possibile detrarre il 20% delle spese effettuate – dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 – per l’acquisto o costruzione di immobili da dare in locazione.

A introdurre l’agevolazione è stato il decreto Sblocca Italia del 2014, che ha previsto per chi, tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, compra un immobile e lo mette in affitto entro sei mesi dall’acquisto un’agevolazione del 20% sul prezzo d’acquisto, comprensivo di IVA.

Per ottenere l’agevolazione l’immobile deve essere di nuova costruzione, a destinazione residenziale, invenduto al 12 novembre 2014, oppure deve essere stato oggetto di lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo o restauro e siano stati ceduti da cooperative edilizie o da imprese di costruzione.

L’immobile non deve essere di lusso (non deve quindi rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e deve rientrare nelle prestazioni energetiche certificate in classe A o B e non ubicato nelle zone classificate nella categoria E cioè adibite ad uso agricolo, e neppure nelle zone di carattere artistico o storico e di particolare pregio ambientale. Non devono inoltre esserci rapporti di parentela tra locatore e  inquilino. L’agevolazione spetta anche se l’abitazione viene ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici/privati o a imprese che esercitano la propria attività nel settore degli alloggi sociale.

Gli immobili devono avere una classificazione energetica rientrante nelle classi di efficienza energetica A e B. La deduzione del 20% è soggetta a un limite massimo complessivo di spesa pari a 300.000 euro.

E’ possibile portare in detrazione anche il 20% degli interessi passivi sui mutui contratti per acquisire l’immobile e le spese sostenute dall’impresa costruttricequalora l’immobile fosse di nuova costruzione.

La deduzione Irpef sarà suddivisa in otto quote dello stesso importo dal momento in cui viene stipulato il contratto di locazione. Il beneficio non prevede cumuli con altre agevolazioni.

Affitto a canone concordato

Per poter usufruire delle agevolazioni l’immobile deve essere affittato a canone concordato per un periodo non inferiore a otto anni consecutivi. Se il contratto termina prima per ragioni non imputabili al proprietario, questi non perde le agevolazioni se stipula un altro contratto entro un anno dalla fine del precedente.

 

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