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12/04/2019
Modifica contratto di locazione, la registrazione è obbligatoria?

Quando locatore e conduttore raggiungono un accordo per una modifica del contratto di locazione, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria? L’Agenzia delle Entrate s’è occupata della questione della registrazione delle modificazioni nella Ris. N. 60/E del 28 giugno 2010). L’Agenzia ha affermato che una modifica del contatto “non rientra nelle fattispecie contemplate dall’articolo 17 del TUR in quanto non concretizza una ipotesi di cessione, risoluzione o proroga dell’originario contratto di locazione, né nella previsione dettata dall’articolo 19 che impone di assoggettare a registrazione qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad una ulteriore liquidazione dell’imposta” (Agenzia delle Entrate, Ris. N. 60/E del 28 giugno 2010).

Non registrare le modificazioni, dunque, non comporta la nullità delle clausole modificate, ma semplicemente, ove dovessero sorgere contestazioni una maggiore difficoltà probatoria nella dimostrazione della loro posterità rispetto al contratto medesimo.

Chiarito con le parole dell’Agenzia delle Entrate perché non esiste obbligo di registrazione, può comunque esserci l’esigenza di dare certezza all’accordo.

È bene ricordare, infatti, che a mente dell’art. 2704 c.c. la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate conferisce agli atti data certa. La registrazione di una modificazione di una clausola contrattuale, quindi, è utile per dare certezza al fatto che quel cambiamento sia successivo al contratto registrato.

In tali casi, quindi, si farà ricorso alla registrazione volontaria degli atti non soggetti a registrazione di cui all’art. 7 d.p.r. n. 131/86 con conseguente pagamento dell’imposta di registro (67 euro) e l’imposta di bollo (16 euro per ogni foglio).

In termini concreti, per maggiore chiarezza è bene redigere la modificazione su un documento differente dal contratto originario e poi allegarlo ad esso. In ogni caso, anche ai fini della registrazione, è bene che la modificazione della clausola sia anticipata da una premessa contenente ogni elemento utile a:

  • individuare in modo inequivocabile la clausola del contratto (e quindi il contratto medesimo) che si sta andando a modificare;
  • individuare chiaramente, mediante indicazione degli estremi la precedente registrazione, in modo da rafforzare ulteriormente l’oggetto della modifica.
 

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