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08/04/2020
Sospeso il mutuo prima casa per chi si trova in difficoltà

Congelamento pure per i professionisti e chi perde il lavoro o subisce un taglio di orario pari al 20%

Giuseppe Latour

La nuova procedura per congelare i mutui prima casa si mette in moto. Ma mantiene alcuni limiti che potrebbero ridurne parecchio l’impatto. Il ministero dell’Economia ha pubblicato un decreto, datato 25 marzo 2020, e un modello di certificazione (si veda l’articolo a destra) che danno il via al potenziamento del Fondo Gasparrini, dedicato proprio alla sospensione dei mutui. In questo modo, viene data attuazione agli interventi dei decreti legge 9 e 18 del 2020, che avevano previsto nuovi casi di accesso al Fondo e, allo stesso tempo, avevano rifinanziato il plafond per 400 milioni di euro.

Chi ha diritto e quanto

La sostanza è che restano fermi tutti i vecchi casi di accesso al fondo per la sospensione delle rate (come il riconoscimento di un handicap grave o la cessazione del rapporto di lavoro) e se ne aggiungono altri. L’accesso diventa possibile, allora, in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni consecutivi: questa riduzione – specifica il Mef,  con una precisazione molto rilevante deve essere almeno pari al 20% dell’orario di lavoro. A ogni periodo di sospensione del lavoro corrisponde un periodo di congelamento. Sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni. Dodici mesi di stop tra 151 e 302 giorni. Diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni.

Per provare la sospensione o la riduzione dell’orario, alla domanda andrà allegato il provvedimento che autorizza l’accesso alla cassa integrazione o ad altri ammortizzatori sociali. Quanto agli autonomi e ai professionisti, per loro ci sarà un regime speciale, valido fino al 17 dicembre.

Per accedere al congelamento bisognerà presentare, allora, un’autocertificazione che attesti di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo ctrimestre 2019. La sospensione del pagamento delle rate – va sottolineato – non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza la richiesta di garanzie extra. Fino al termine dell’emergenza, inoltre, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta, in deroga alle regole ordinarie, la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e sarà possibile fare la richiesta anche per coloro che in passato hanno già beneficiato della sospensione, purché abbiano regolarmente pagato le rate degli ultimi tre mesi. Restano, però, diversi paletti dei quali è opportuno tenere conto. L’abitazione per la quale è stato contratto il mutuo, anzitutto, dovrà essere l’abitazione principale. Inoltre, non deve rientrare in una delle categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8, A/9). L’ammortamento dovrà essere avviato da almeno un anno, l’importo del contratto non dovrà superare i 250mila euro e, soprattutto, non bisognerà fruire di altre agevolazioni pubbliche: tra queste, nel modulo di richiesta, viene espressamente citato il fondo di garanzia per la prima casa. Quanto alla struttura finanziaria delle operazioni, il Fondo paga alle banche, al posto dei mutuatari, il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate. Il restante 50% resta a carico del titolare del finanziamento. Inoltre, la quota capitale del mutuo che residua si sposta semplicemente in avanti e resta a carico di chi chiede il congelamento. Andrà, quindi, valutatala convenienza concreta di questo meccanismo.

l’iter

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di tutti i documenti. La banca, dopo avere acquisito la documentazione prevista e averne verificata la completezza, gira la domanda alla Consap, che gestisce il Fondo. Consap, entro 15 giorni, comunica la propria decisione alla banca, motivandola. La banca è tenuta, in ogni caso, a comunicare testualmente al mutuatario la motivazione. Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.

La domanda. Il modulo si può scaricare sui siti del Mef, della Consap e dell’Abi

Adriano Pischetola

È già disponibile il modello per richiedere la sospensione dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa. Si può scaricarlo online, sui siti del dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia, della società pubblica Consap e dell’Abi (l’Associazione bancaria italiana). Il modulo va inoltrato alla banca che ha concesso il mutuo, secondo le modalità da essa stessa indicate. Ma occorre fare attenzione a produrre in allegato al modulo anche la documentazione necessaria a comprovare il diritto di accedere alla sospensione.

La documentazione

E così, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività di un lavoratore subordinato, andrà prodotta anche una documentazione che varia secondo la situazione concreta (la sospensione dell’attività o il taglio dell’orario di lavoro). In particolare, occorre presentare:

copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

oppure, in alternativa, copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;

oppure, ancora, copia della dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’attività lavorativa per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione oppure della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro. In caso di decesso dell’intestatario del mutuo, la richiesta va presentata da altro cointestatario o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo.

Le firme

Di regola, il modulo andrebbe sottoscritto anche da parte di eventuali altri cointestatari del mutuo (insieme a terzi garanti). Ma, per il periodo di emergenza che sta comportando notevoli restrizioni al libero spostamento delle persone, è stato consentito che sia sufficiente la sottoscrizione anche solo di uno degli interessati, che dichiari di agire anche in nome e per conto degli altri.

I soggetti

Il modulo può essere presentato da chi ha diritto all’agevolazione (si veda l’altro articolo). È opportuno precisare che, quando il decreto legge cura Italia parla di lavoratori che hanno subìto la sospensione o la riduzione (ad esempio, per cassa integrazione) dell’attività, si riferisce a chi presta lavoro subordinato. Quando invece la norma parla di lavoratori autonomi, esclude chi abbia la qualifica di imprenditore. Il beneficio, infine, spetta anche ai liberi professionisti, intesi come iscritti agli Ordini professionali o ad associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico.

Decreto coronavirus. Le famiglie Mercoledì. Fonte:I focus del Sole 24 Ore

Download della domanda MEF

https://www.ilsole24ore.com/art/con-sole-24-ore-guida-decreto-coronavirus-famiglie-ADlJSUI

 

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